Art. 1.
(Stampa delle pubblicazioni esplicative e approvvigionamento dei profilattici).

      1. Al fine di prevenire l'AIDS e le altre malattie a trasmissione sessuale i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, di intesa con gli assessorati regionali competenti per i servizi sociali e con le organizzazioni di volontariato e del privato sociale, provvedono a redigere il materiale informativo sulle forme di prevenzione di tali malattie e ad acquistare i profilattici da distribuire nei luoghi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.